Dopo l'articolo 2674 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2674-bis - (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione). - Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva. La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art7 · fonte su Normattiva