Lo zucchero destinato alla preparazione di mangimi per uso zootecnico e lo zucchero destinato alla preparazione dello speciale alimento per le api e' esente dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine a condizione che sia previamente denaturato secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-20;418~art2 · fonte su Normattiva