E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

Testo vigente dal 11 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;78~art1 · fonte del testo