Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacita' contributiva e della progressivita' e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge: I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso delle relative sovraimposte erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi;2 II. - istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicita'; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;12 III. - istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria;2 IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;12 V. - revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni.2 Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1971, n.1036

1

La L. 6 dicembre 1971, n.1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore il 1 luglio 1972."

2

La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973." Ha inoltre disposto che " Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974."

Testo vigente dal 25 luglio 1972

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 42/1980

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1980

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 4 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 1 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/1989

    Questione inammissibile
    29 marzo 1989

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978 e del combinato disposto dagli artt. 17, secondo comma, 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della…

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 507/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 1° e 2° comma n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella…

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art1 · fonte su Normattiva