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I prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti ad accertamento di congruita' di valore di conformita' delle norme vigenti. Entro venti giorni dall'avvenuta ultimazione dell'appalto, le parti contraenti sono obbligate in solido a presentare all'Ufficio del registro, ove e' stato registrato il contratto, apposita, denunzia. Il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento del valore dell'appalto decorre dal giorno in cui le parti hanno presentato la denunzia dell'avvenuta esecuzione del contratto. Per la determinazione del valore di cui sopra sono applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per i trasferimenti delle aziende industriali e commerciali; per la determinazione del valore dei materiali impiegati negli appalti aventi per oggetto costruzioni edilizie si applica la norma di cui al primo comma dell'articolo 39 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma nel caso di appalti di costruzioni che implichino la incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato concorre alla determinazione del valore imponibile dell'appalto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 1968, n. 244
1La L. 1 marzo 1968, n. 244 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernenti l'accertamento di congruita' di valore dei prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto".
Testo in vigore dal 29 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
