Il punto 1 del secondo comma dell'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' sostituito dal seguente: "1) per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 36, primo comma, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto;".
Testo vigente dal 23 luglio 1977
