I rimborsi e le indennita' spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale e' imbarcato.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;35~art1 · fonte su Normattiva