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Il comma terzo, lettera b), dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, e' sostituito dal seguente: "Sono esclusi dalla sopra stabilita limitazione l'Aero Club d'Italia e gli Aero Clubs locali, ai quali e' concesso l'acquisto di piu' apparecchi nei limiti e con le modalita' che saranno determinate di volta in volta dal Ministero difesa-Aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo)".
Testo in vigore dal 16 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010
