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L'art. 9 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero della difesa e' autorizzato a corrispondere premi di acquisto nella forma indicata dai precedenti articoli, fino all'annuo ammontare complessivo di lire 50 milioni".

Testo in vigore dal 16 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1299~art4 · fonte del testo