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L'art. 9 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero della difesa e' autorizzato a corrispondere premi di acquisto nella forma indicata dai precedenti articoli, fino all'annuo ammontare complessivo di lire 50 milioni".
Testo in vigore dal 16 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010
