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Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il premio di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, quale sostituito dal regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, puo' essere concesso prescindendo dalla condizione di cui all'art. 2, lettera c), del regio decreto-legge medesimo. Qualora, pero' il motore di provenienza estera abbia una potenza tra 190 HP e 270 HP, la determinazione del valore dell'aeromobile, agli effetti della concessione del premio di cui all'art. 1, dovra' essere fatta detraendo l'importo riguardante il valore del motore.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1958 al 22 aprile 1961
