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L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-1958 sara' fronteggiato a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo n. 284 dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1299~art6 · fonte del testo