Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purche' non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza. Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione.

Testo vigente dal 6 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-04;67~art1 · fonte su Normattiva