Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense

Art. 4 — Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione

Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e' di dodici anni. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se piu' favorevole, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale e' elevato a cinque anni. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-24;27~art4 · fonte su Normattiva