Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.

Testo vigente dal 23 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art3 · fonte del testo