Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' aggiunto il seguente comma: "Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia puo' chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione".

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;317~art2 · fonte del testo