Art. 11 — Finanziamento del Banco di prova
Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sara' preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fissera' con proprio decreto le procedure di erogazione. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 dicembre 1993
