[1]Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti: "La denominazione di "tonno" e' riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti:

[2]Thunnus Thynnus; Thunnus Alalunga; Thunnus Albacares; Thunnus Obesus; Thunnus Maccoyi; Thunnus Tongol; Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis. La specie "Thunnus Thynnus" puo' anche essere denominata "tonno rosso". La denominazione di "tonnetto" e' riservata alle specie seguenti:

[3]Euthynnus Alletteratus; Euthynnus Affinis; Euthynnus Lineatus; Sarda Sarda".

Testo vigente dal 5 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;699~artunico · fonte del testo