Modifiche al sistema penale

Art. 103-quater — Disposizioni relative ai minorenni

La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di eta', in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, se vi e' il consenso del minore non piu' soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva. La durata della pena da conversione non puo' superare un anno, se la pena convertita e' la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita e' l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilita' del condannato la durata massima della pena da conversione non puo' superare sei mesi, se la pena convertita e' la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita e' l'ammenda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonche' l'articolo 103-ter. Si applica altresi', in quanto compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si applica l'articolo 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, puo' essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art103quater · fonte su Normattiva