Modifiche al sistema penale

Art. 103 — Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria e' convertita nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita e' la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita e' l'ammenda. Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato puo' in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/2001

    Questione infondata
    9 febbraio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma secondo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui fissa un tetto massimo (sessanta giorni) alla durata del lavoro sostitutivo della pena pecuniaria. Così come prospettata, infatti, la questione condurrebbe ad un intervento additivo in 'malam partem', che si risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato insolvente, non consentito alla Corte costituzionale. - Sulla necessità della previsione d'un tetto massimo per il lavoro sostitutivo, v. ordinanza n. 152/1992. M.R.

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  • Ordinanza n. 453/1999

    Questione infondata
    17 dicembre 1999

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 103, comma secondo, e 105, primo comma, Cost. - nella parte in cui prescrivono, rispettivamente, che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare, in ogni caso, i sessanta giorni; e che l'applicabilità e l'eseguibilità del lavoro sostitutivo sono condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite -, in quanto le stesse sono prospettate in modo del tutto ipotetico ed eventuale, avendo il giudice 'a quò omesso di operare qualunque scelta circa la misura concretamente applicabile. red.: G. Leo

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  • Sentenza n. 119/1994

    Questione inammissibile
    31 marzo 1994

    Nell'impugnare, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., le norme che disciplinano la conversione della pena pecuniaria per insolvibilità in libertà controllata contenute negli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge n. 689 del 1981, e 660 cod. proc. pen., in quanto, dipendendo la conversione dal "dato di fatto della insolvibilità", anche se incolpevole, la stessa diviene pressocché inevitabile nelle ipotesi in cui (come nella specie) la pena pecuniaria sia di rilevante entità, e la libertà controllata finisce quindi con l'imporre un carico afflittivo maggiore rispetto alla pena pecuniaria convertita, specie nella parte in cui prescrive, senza possibilità di deroga, il ritiro del passaporto, con la conseguenza che l'abbiente e il non abbiente sono sottoposti a differenti sanzioni anche se identica è la loro responsabilità, e a chi svolge la sua normale attività lavorativa anche all'estero (come, nella specie, l'autotrasportatore) si impedisce di lavorare, il giudice 'a quò - a parte l'ambiguità con cui le suddette censure vengono cumulativamente formulate - non mira alla caducazione 'sic et simpliciter' dell'intero sistema che regola la conversione delle pene pecuniarie, ma - come nella ordinanza di rinvio esplicitamente si afferma - ad ottenere una pronuncia che gli consenta di modulare le prescrizioni della sanzione sostitutiva in funzione delle esigenze lavorative del condannato, senza peraltro indicare attraverso quale manipolazione normativa ed entro quali confini un siffatto potere di articolazione potrebbe essere additivamente costruito dalla Corte. La pluralita` delle soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e la necessità di prefigurare una coerente disciplina di dettaglio, coinvolgono quindi aspetti che chiaramente rientrano nella sfera esclusiva della discrezionalità legislativa, dovendosi altresì rilevare, in particolare, che, se è vero che, in base ai principi affermati dalla stessa Corte costituzionale anche con riferimento alla conversione della pena pecuniaria, il massimo privilegio deve essere assegnato al lavoro quale ineludibile strumento di emenda, resta il fatto che le peculiarità insite in una attività lavorativa che comporti frequenti spostamenti all'estero, in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in quanto le relative modalità attuative non finiscano per svuotare integralmente di contenuto la sanzione sostitutiva applicata. Onde l'auspicio che la problematica - non certo di secondaria importanza - posta in risalto dall'autorità rimettente - trovi risposta in una tempestiva revisione in sede legislativa delle norme impugnate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, e 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660 cod. proc. pen.). - In precedenza, con analoga decisione di inammissibilità su questione concernente anch'essa la determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva della libertà controllata, O. n. 147/1989. Sulla importanza del lavoro ai fini rieducativi di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., v. S. n. 131/1979. red.: S.P.

    Art. 660 c.p.p. · Art. 133-bis c.p. · Art. 133-ter c.p. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art103 · fonte su Normattiva