Modifiche al sistema penale

Art. 109 — Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Dopo l'articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art109 · fonte su Normattiva