Modifiche al sistema penale
Art. 118 — Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie
I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Le pene accessorie per i delitti sono:
- 1)l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2)l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3)l'interdizione legale;
- 4)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6)la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
- 1)la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2)la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
Testo vigente dal 30 novembre 1981
