Modifiche al sistema penale

Art. 130 — Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art130 · fonte su Normattiva