Modifiche al sistema penale

Art. 129 — Inosservanza di pene accessorie

L'articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art129 · fonte su Normattiva