Modifiche al sistema penale
Art. 147 — Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
Testo vigente dal 30 novembre 1981
