Art. 68 — Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive
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L'esecuzione della semidetenzione o della liberta' controllata e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa e' altresi' sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive ne' il corso della carcerazione preventiva ne' l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva. La semidetenzione o la liberta' controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.
Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022
