Modifiche al sistema penale

Art. 62 — Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione e' notificato altresi' al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualita' delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalita' di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato e' domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza e' trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semiliberta', al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato e' stato assegnato. Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresi' al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena. Se il condannato e' detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza e' trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati e' redatto processo verbale ed e' data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche' al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semiliberta'.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1994

    Questione inammissibile
    31 marzo 1994

    Nell'impugnare, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., le norme che disciplinano la conversione della pena pecuniaria per insolvibilità in libertà controllata contenute negli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge n. 689 del 1981, e 660 cod. proc. pen., in quanto, dipendendo la conversione dal "dato di fatto della insolvibilità", anche se incolpevole, la stessa diviene pressocché inevitabile nelle ipotesi in cui (come nella specie) la pena pecuniaria sia di rilevante entità, e la libertà controllata finisce quindi con l'imporre un carico afflittivo maggiore rispetto alla pena pecuniaria convertita, specie nella parte in cui prescrive, senza possibilità di deroga, il ritiro del passaporto, con la conseguenza che l'abbiente e il non abbiente sono sottoposti a differenti sanzioni anche se identica è la loro responsabilità, e a chi svolge la sua normale attività lavorativa anche all'estero (come, nella specie, l'autotrasportatore) si impedisce di lavorare, il giudice 'a quò - a parte l'ambiguità con cui le suddette censure vengono cumulativamente formulate - non mira alla caducazione 'sic et simpliciter' dell'intero sistema che regola la conversione delle pene pecuniarie, ma - come nella ordinanza di rinvio esplicitamente si afferma - ad ottenere una pronuncia che gli consenta di modulare le prescrizioni della sanzione sostitutiva in funzione delle esigenze lavorative del condannato, senza peraltro indicare attraverso quale manipolazione normativa ed entro quali confini un siffatto potere di articolazione potrebbe essere additivamente costruito dalla Corte. La pluralita` delle soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e la necessità di prefigurare una coerente disciplina di dettaglio, coinvolgono quindi aspetti che chiaramente rientrano nella sfera esclusiva della discrezionalità legislativa, dovendosi altresì rilevare, in particolare, che, se è vero che, in base ai principi affermati dalla stessa Corte costituzionale anche con riferimento alla conversione della pena pecuniaria, il massimo privilegio deve essere assegnato al lavoro quale ineludibile strumento di emenda, resta il fatto che le peculiarità insite in una attività lavorativa che comporti frequenti spostamenti all'estero, in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in quanto le relative modalità attuative non finiscano per svuotare integralmente di contenuto la sanzione sostitutiva applicata. Onde l'auspicio che la problematica - non certo di secondaria importanza - posta in risalto dall'autorità rimettente - trovi risposta in una tempestiva revisione in sede legislativa delle norme impugnate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, primo comma, 3, primo comma, 3, secondo comma, e 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 660 cod. proc. pen.). - In precedenza, con analoga decisione di inammissibilità su questione concernente anch'essa la determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva della libertà controllata, O. n. 147/1989. Sulla importanza del lavoro ai fini rieducativi di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., v. S. n. 131/1979. red.: S.P.

    Art. 660 c.p.p. · Art. 133-bis c.p. · Art. 133-ter c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 208/1987

    Questione infondata
    28 maggio 1987

    Premesso che la determinazione delle modalita` esecutive delle sanzioni sostitutive e` un momento della fase di esecuzione della sentenza di condanna la quale fa capo in ogni caso al "P.M. presso la Corte o il Tribunale che ha emesso il provvedimento" ovvero al Pretore che "fa eseguire i suoi provvedimenti" (art. 577 c.p.p.); e che a detto magistrato spetta trasmettere l'estratto della sentenza al giudice di sorveglianza del luogo di residenza del condannato per la scelta delle modalita` di esecuzione della pena, e` evidente che, nel caso di condannato non residente in Italia (o quivi comunque irreperibile), non si pone un problema attuale di individuazione del magistrato di sorveglianza, essendovi, allo stato, una statuizione non concretamente eseguibile - che il P.M. o il Pretore si limitera` a tenere in evidenza (entro il limite temporale della prescrizione) per porla in esecuzione quando si verifichino le condizioni favorevoli del rientro in Italia o del ritrovamento del condannato -. In detto momento venendo automaticamente individuato anche il giudice di sorveglianza competente, in relazione al luogo dell'effettiva residenza fissata dallo stesso condannato al suo rientro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 62, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., "nella parte in cui non precostituisce il magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalita` di esecuzione della liberta` controllata o della semidetenzione, quando il condannato non risiede nel territorio della Repubblica italiana".

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 102 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art62 · fonte su Normattiva