Modifiche al sistema penale

Art. 99 — Norma transitoria

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, connessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato. Se e' pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art99 · fonte su Normattiva