Modifiche al sistema penale

Art. 126 — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Dopo l'articolo 162 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda. L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto. La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 462/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti (rispetto alle contravvenzioni) e, analogamente, ai reati puniti con pena detentiva (rispetto a quelli puniti con pena pecuniaria) prevedere o meno l'estinzione per oblazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 162 bis cod.pen., come introdotto dall'art. 126 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` dell'oblazione per i delitti puniti con la sola multa, mentre la prevede per le contravvenzioni sanzionate con l'ammenda e l'arresto, e dell'art. 162 cod.pen. nella parte in cui non estende la possibilita` dell'oblazione alle ipotesi di contravvenzioni sanzionate con la pena detentiva in forma esclusiva o congiuntamente con la pena pecuniaria).

    Art. 162-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 162 c.p. · Art. 126 Modifiche al sistema penale

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  • Ordinanza n. 66/1987

    Questione inammissibile
    2 marzo 1987

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA…

    Art. 3 cost. · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art126 · fonte su Normattiva