Art. 4
L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa. Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, gia' prorogato di novanta giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1 ottobre 1985, n. 485, e' prorogato di altri trenta giorni. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 22 novembre 1985
