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Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonche' per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge. Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita' con il conducente.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1978 al 2 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1978-01-24;27~art1 · fonte su Normattiva