In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.

Testo vigente dal 28 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;820~art2 · fonte su Normattiva