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[1]Dopo l'articolo 183 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' inserito il seguente:

[2]Art. 183-bis. (Ruoli a carico di imprenditori falliti).

[3]"I ruoli di qualsiasi specie a carico di imprenditori falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento e della liquidazione, sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione e' liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento. Incombono agli agenti medesimi tutti gli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito. Conclusa la procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, si fa luogo, per gli importi non recuperati, al discarico ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858".

Testo in vigore dal 17 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;958~art3 · fonte del testo