E' abrogato l'articolo 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Sono anche abrogati il penultimo comma dell'articolo 50 e l'articolo 51 dello stesso testo unico, gia' modificati dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
Testo vigente dal 25 febbraio 1967
