Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.

Testo vigente dal 5 novembre 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art7 · fonte su Normattiva