L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 93. - A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art40 · fonte su Normattiva