L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 92. - Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

  • a)il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
  • b)il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
  • c)il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
  • d)il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio".

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art39 · fonte su Normattiva