Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge data facolta' ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino. Tale deroga eccezionale puo' essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibile a 2.000 - nei casi in cui lo esigano particolari necessita' relative alle condizioni dei luoghi - dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Testo vigente dal 15 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art43 · fonte su Normattiva