Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.
Testo vigente dal 15 settembre 1967
Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.
Testo vigente dal 15 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-08-02;799~art44 · fonte su Normattiva