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Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M M.). Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialita' e' stabilita dal Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art1 · fonte del testo