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I sergenti che per motivi di servizio o per accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere gli esami finali, pur avendo frequentato l'intero corso I.G.P., sono ammessi direttamente agli esami del corso successivo. Coloro che per le stesse ragioni non abbiano potuto iniziare o completare il corso sono ammessi a frequentare quello successivo. I promossi sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo col criterio della scelta comparativa e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento formato per i provenienti dallo stesso corso di reclutamento. La promozione a secondo capo e il trasferimento in servizio permanente sono disposti con la stessa decorrenza stabilita per gli altri iscritti nel predetto quadro di avanzamento.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art11 · fonte del testo