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Alla tabella A dell'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti: I. - Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 3ª classe a capo di 2ª classe e' cosi' sostituita: "Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta la aliquota dei capi di 3ª classe di ciascuna categoria e specialita' da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 2ª classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In nessun caso il numero dei capi di 3ª classe da scrutinare puo' essere inferiore a due per ciascuna categoria o specialita'". II. - Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe e' cosi' sostituita: "Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta l'aliquota dei capi di 2ª classe di ciascuna categoria e specialita' da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 1ª classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In nessun caso il numero dei capi di 2ª classe da scrutinare puo' essere inferiore a quattro per ciascuna categoria o specialita'".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010
