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Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare e' computato, agli effetti dell'assicurazione prevista dal secondo comma del precedente articolo:

  • a)per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento od in riserva;
  • b)per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quelle in armamento e riserva.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art21 · fonte del testo