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La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonche' l'importo della pensione sono determinati sulla base delle competenze mensili medie convenzionali di lire 24.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 12.000 per i sottocapi e comuni. I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario e' trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente. Il contributo di assicurazione invalidita' e vecchiaia per il servizio di cui alla lettera b) dell'art. 2 e' pari a tre quinti di quello previsto per il servizio di cui alla lettera a) dell'articolo stesso. Il versamento dei contributi e' effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 1 settembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art22 · fonte del testo