Art. 22 — COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 658
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I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario e' trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 658)). Il versamento dei contributi e' effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 1 settembre 1967 al 9 ottobre 2010
