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Ai volontari spuntati della ferma di anni cinque e ai sergenti vincolati alla ferma complementare biennale di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, o spuntati della ferma biennale stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto-legge. Al suddetto personale sono estese le disposizioni contenute nel precedente art. 13, in quanto applicabili. Nei confronti di coloro che siano ammessi ai vincoli di ferma annuale, si applicano anche le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22, 23 e 24.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010
