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Sono abrogate, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. E' pure abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010
