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Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in servizio di leva che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio nonche' di sottocapi e comuni trattenuti alle armi al termine della ferma di leva o raffermati. I prescelti debbono frequentare il corso ordinario e, quando prescritto, il tirocinio pratico. La ferma volontaria a premio di anni sei per i suddetti militari decorre dalla stessa data fissata per i volontari della medesima categoria e specialita', reclutati ai sensi del precedente art. 1, i quali inizino il corso ordinario nello stesso anno in cui i militari di leva o trattenuti o raffermati sono prescelti per il trasferimento nel personale volontario. Agli effetti dell'avanzamento, i trasferiti sono aggregati al corso del personale volontario avente la stessa decorrenza di ferma e iscritti dopo l'ultimo volontario di tale corso.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1368~art4 · fonte del testo