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I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale. Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente. I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1956 al 9 ottobre 2010
