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Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituito dai seguenti: "I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra, i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario. "I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario. "Ai fini dei commi precedenti si considera solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati".

Testo in vigore dal 27 giugno 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-05-25;545~art1 · fonte del testo