All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, dopo le parole "o, in sua assenza, dal vice direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali,".
Testo vigente dal 1 dicembre 1980
