All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, dopo le parole "o, in sua assenza, dal vice direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali,".

Testo vigente dal 1 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-13;789~artunico · fonte del testo